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Tribunale di Pescara, 3 giugno 2016. G.D.: FORTIERI. Nel programma di liquidazione ex art. 104 ter L.F., il curatore optava per il metodo di liquidazione previsto dall’art. 107, comma 2, L.F., secondo il quale la vendita è disciplinata «dalle
Corte di Cassazione, sez. I civ., 30 maggio 2015, n. 12964 (dep. 22 giugno 2016). Presidente: NAPPI; Relatore: FERRO. Se la sentenza di fallimento segue ad un provvedimento di inammissibilità della domanda di concordato, l'effetto devolutivo
Corte di Cassazione, sez. I civ., 17 maggio 2016, n. 12120 (dep. 13 giugno 2016). Presidente: DIDONE; Relatore: FERRO. Il riconoscimento della sussistenza di una società di fatto che sia insolvente e che abbia come soci anche una società di
Corte di Cassazione, sez. I civ., 31 maggio 2016, n. 12462 (dep. 16 giugno 2016). Presidente: NAPPI; Relatore: GENOVESE. Per il contratto preliminare con un bene in comunione si deve presumere che gli acquirenti lo abbiano considerato un unicum
Corte di Cassazione, sez. III civ., 26 febbraio 2016, n. 12879 (dep. 22 giugno 2016). Presidente: VIVALDI; Relatore: FRASCA."Allorquando la sentenza impugnata con il ricorso per cassazione sia stata pronunciata nei confronti della curatela
Tribunale di Treviso, sez. II civ., 28 giugno 2016 (dep. 29 giugno 2016). Presidente Relatore: FABBRO.Nel caso in cui la sede principale del debitore sia sita in stato estero e lo stesso abbia una sede secondaria in Italia, non può ritenersi
Corte di Cassazione, SS.UU. civili, 3 maggio 2016, n. 10925 (dep. 26 maggio 2016). Presidente: RORDORF; Relatore: NAPPI. Solo se il trasferimento della sede all'estero è fittizio la dichiarazione del fallimento rientra nella giurisdizione del
Corte di Cassazione, sez. III civ., 3 febbraio 2016, n. 10891 (dep. 26 maggio 2016). Presidente: CHIARINI; Relatore: CIRILLO. La volontà contrattuale che ha dato vita all'accordo tra creditori finalizzato ad estendere a tutti i benefici di alcune
Corte di Cassazione, sez. II civ., 3 maggio 2016, n. 10876 (dep. 25 maggio 2016). Presidente: BUCCIANTE; Relatore: GIUSTI.La liquidazione all’avvocato che assiste la società fallita ammessa al patrocinio a carico dello Stato non può superare la metà