Fallimento: trasferimento della sede legale all'estero; giurisdizione per la dichiarazione di insolvenza; centro degli interessi principali; onere della prova in capo ai creditori.
Corte di Cassazione, SS.UU. civili, 3 maggio 2016, n. 10925 (dep. 26 maggio 2016). Presidente: RORDORF; Relatore: NAPPI.
Solo se il trasferimento della sede all'estero è fittizio la dichiarazione del fallimento rientra nella giurisdizione del giudice italiano. (Redazione) (Riproduzione riservata).