Fallimento: ammissione al gratuito patrocinio; onorari avvocato ridotti a metà dei valori medi tariffe professionali.
Corte di Cassazione, sez. II civ., 3 maggio 2016, n. 10876 (dep. 25 maggio 2016). Presidente: BUCCIANTE; Relatore: GIUSTI.
La liquidazione all’avvocato che assiste la società fallita ammessa al patrocinio a carico dello Stato non può superare la metà dei valori medi delle tariffe professionali, visto che in tema di patrocinio a spese dello Stato il criterio della controversia determinato sul Codice di procedura civile ha una valore di massima dal quale il giudice può discostarsi scendendo al di sotto del parametro ogni volta che il “taglio” sia giustificato dalla natura dell’impegno professionale, "in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso". (Redazione) (Riproduzione riservata).