Fallimento: provvedimento di inammissibilità della domanda di concordato; conseguenze; effetto devolutivo pieno.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 30 maggio 2015, n. 12964 (dep. 22 giugno 2016). Presidente: NAPPI; Relatore: FERRO.

Se la sentenza di fallimento segue ad un provvedimento di inammissibilità della domanda di concordato, l'effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo sussiste anche riguardo alla decisione di inammissibilità del concordato. (Redazione) (Riproduzione riservata).