Concordato preventivo: Continuità aziendale; Flussi derivanti dalla prosecuzione dell’attività – Destinazione a favore dei creditori; Sussiste; Nuova finanza; Fattibilità giuridica; Esclusione.

Corte di Appello di Venezia, Sent. 26 maggio 2021 (Dep. 5 luglio 2021) n. 1892. Presidente: TAGLIALATELA. Relatore: VALLE.

 

La destinazione, da parte del debitore proponente, di canoni di affitto dell’azienda, di dividendi delle società partecipare e del maggior valore di realizzo dell’immobile, anche per effetto di particolari condizioni e convenzioni con terzi contenute nel piano di concordato preventivo, al di fuori del rispetto delle cause legittime di prelazione, priva il piano del necessario presupposto della fattibilità giuridica.

Il realizzo di componenti attive generate dalla gestione, quali flussi provenienti dalla prosecuzione dell’impresa (art. 186-bis L.F.), non sono neutre rispetto al patrimonio del debitore e ne fanno pur sempre parte (art. 2740 c.c.). (Andrea Fontana) (Riproduzione Riservata).