Liquidazione di S.r.l. - Responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali

Art. 2491 c.c.; art. 2495 c.c.

Tribunale di Roma, Sez. spec., Sent. 7 febbraio 2024, n. 2283. Presidente: DI SALVO; Relatore: MAZZARO

 

In tema di liquidazione di società di capitali, la responsabilità verso i creditori sociali prevista dall’art. 2495 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della "par condicio creditorum". In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il medesimo creditore, qualora faccia valere la responsabilità "illimitata" del liquidatore, affermando di essere stato pretermesso nella detta fase a vantaggio di altri creditori, deve dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell’apertura della fase di liquidazione, e il conseguente danno determinato dall’inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti; grava, invece, sul liquidatore l’onere di dimostrare l’adempimento dell’obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della "par condicio creditorum", secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all’epoca esistenti.  (Redazione – riproduzione riservata)

 

La natura extracontrattuale della responsabilità dei liquidatori per omesso pagamento dei debiti della società estinta si riverbera sulla ripartizione dell’onere della prova. Ed invero, in ragione di tale inquadramento, deve ritenersi che ricade in capo al creditore che agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità del liquidatore l’onere probatorio in relazione all’esistenza del credito, alla condotta dolosa o colposa del liquidatore, oltre ancora al nesso di causalità con il mancato soddisfacimento del credito. In altre parole, il creditore sociale rimasto insoddisfatto che intende agire nei confronti del liquidatore ha l’onere di provare l’esistenza nel bilancio finale di liquidazione di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito e che sia stata distribuita ai soci, oppure, la sussistenza di una condotta dolosa o colposa del liquidatore cui sia imputabile la mancanza di attivo.  (Redazione – riproduzione riservata)