Società di persone - revoca giudiziale amministratore - giusta causa

Art. 2259 c.c.

Tribunale di Verona, ordinanza n. cron. 9609/2023 del 23.10.2023 (Repert. n. 3711/2023), Giudice Fabio D’Amore.

Ai fini della revoca giudiziale dell’amministratore di una società di persone l’art. 2259 c.c. richiede la sussistenza di una giusta causa che può consistere nella grave violazione degli obblighi derivanti dalla legge o dal contratto sociale (giusta causa soggettiva) o nell’insorgenza di situazioni, anche non configuranti inadempimento, idonee a pregiudicare l’affidamento dei soci nelle attitudini dell’amministratore a causa della mancanza di capacità o diligenza professionali (giusta causa oggettiva), con la precisazione che, per un verso, non possono essere considerati giusta causa di revoca eventuali dissidi personali tra l’amministratore e i soci mentre, per altro verso, la condotta e l’attitudine dell’amministratore devono essere valutate in base a standard comunemente accettati (Redazione) (Riproduzione riservata).