Concordato preventivo: previsione di pagamento parziale crediti tributari ex art. 182ter L.F:; ipotesi debito per IVA; natura del credito; norme sulla graduazione; pagamento integrale del credito per IVA e ritenute.

Corte di Appello di Milano, sez. IV civ., 26 novembre 2015 (dep. 22 dicembre 2015). Presidente: BUONO; Relatore: COLOMBO.

Con le sentenze n. 22931 e 22932 del 4.11.2011 la Corte di Cassazione ha affermato il principio della non falcidiabilità dei crediti IVA, ai sensi dell’art. 182 ter L.F. e della facoltatività della transazione fiscale, ma non ha al contempo affermato che il pagamento integrale dell’IVA possa derogare all’ordine di graduazione dei crediti.
La Corte di Cassazione, successivamente (n. 14447/2014) è pervenuta alla sintesi che “è proprio della norma eccezionale derogare, in casi determinarti, ad un principio generale: l’art. 182 ter, attribuendo … al credito IVA … un trattamento peculiare ed inderogabile dell’accordo delle parti, non produce per ciò solo l’effetto di incidere sul trattamento di tutti gli altri crediti (per i quali continua a valere l’ordine di graduazione), ma solo sul trattamento di quel  credito, in quel particolare contesto procedurale…”.
L’art. 182 ter L.F. prevede come possibilità di pagamento parziale o dilazionato dei crediti tributari, mediante un piano concordatario, con l’eccezione dell’IVA e delle ritenute non versate per i quali i tributi è previsto un pagamento integrale, sia pure dilazionato, ciò non significa che tali crediti possano essere assimilati a quelli prededucibili in quanto tale qualità procedurale deve essere prevista da una “specifica disposizione di legge” o comunque derivare in “occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare” (art. 111 L.F.). Né può allo stesso modo parlarsi di credito “quasi prededucibile”, non previsto nel nostro sistema così come non è contemplata la figura del “super privilegio”, atteso che i privilegi sono previsti e disciplinati dalla legge che li distingue secondo doversi criteri ma mai attribuisce ad essi un tale status.
L’art. 182 ter L.F. non è nemmeno una norma sulla graduazione, in quanto essa si limita a prevedere che il credito per IVA e ritenute deve essere pagato integralmente ma non lo pone in rapporto con altri crediti, con la conseguenza che non può essere interpretata nel senso di alterare l’ordine delle prelazioni, perché per tale risultato occorre sempre una norma espressa. (Marco Greggio) (Riproduzione riservata).