Azione di responsabilità promossa dal terzo - Responsabilità dell'amministratore di S.r.l.

Art. 2395 c.c. - Art. 2476 c.c.

Tribunale di Venezia, 24 giugno 2024 - Pres. Est. C. Campagner

 

L'art. 2395 c.c. delinea un sistema di responsabilità volto a tutelare i soci ed i terzi, che si fonda sul presupposto di un pregiudizio arrecato direttamente al patrimonio del singolo senza che da ciò derivi un danno per la società. Infatti, l'elemento di diversità dell'azione individuale di responsabilità rispetto all'azione sociale (art. 2393 c.c.) ed a quella dei creditori sociali (art. 2394 c.c.) è rappresentato dall'incidenza "diretta" del danno sul patrimonio del socio o del terzo: mentre l'azione sociale è finalizzata al risarcimento del danno al patrimonio sociale, che incide soltanto indirettamente sul patrimonio dei soci per la perdita di valore delle loro azioni, e l'azione dei creditori sociali mira al pagamento dell'equivalente del credito insoddisfatto a causa dell'insufficienza patrimoniale causata dall'illegittima condotta degli amministratori, e quindi ancora una volta riguarda un danno che costituisce il riflesso della perdita patrimoniale subita dalla società, l'azione individuale in argomento postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società. (Redazione - Riproduzione riservata)

 

Data la mancanza di un vincolo contrattuale tra amministratore ed i terzi che esercitino l'azione, l'azione che ne deriva assuma natura extracontrattuale. La natura extracontrattuale della responsabilità si riverbera sul regime probatorio e, infatti, grava sul socio o sul terzo che agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità diretta dell'amministratore l'onere probatorio in relazione alla condotta dolosa o colposa dell'amministratore, all'esistenza di un danno ingiusto diretto e al nesso di causalità che deve intercorrere tra l'attività dell'amministratore ed il pregiudizio causato all'attore. (Redazione - Riproduzione riservata)

 

La responsabilità dell'amministratore ex art. 2395 c.c. sorge da un quid pluris rispetto al mero inadempimento contrattuale della società, che è dato proprio dalla manifestazione dell'elemento soggettivo che presiede all'atto compiuto dall'amministratore, traducendosi in un danno che incide sul patrimonio del singolo socio o del terzo. In altre parole, se la società è inadempiente per non avere rispettato gli obblighi ad essa derivanti da un rapporto contrattuale stipulato con un terzo, di questi danni risponde la società e soltanto la società (qui il rapporto di immedesimazione organica tra la società e le persone che per essa vogliono e agiscono si manifesta in tutta la sua portata, per cui, come incisivamente si è detto, l'atto dell'amministratore non è atto compiuto per conto della società, ma è atto "della" società); se viceversa, accanto a questo inadempimento sociale, vengono dedotti specifici comportamenti degli amministratori, dolosi o colposi, che di per se stessi abbiano cagionato ai terzi un danno diretto, di questo risponderanno gli amministratori, la cui responsabilità potrà eventualmente aggiungersi - senza sostituirla o sopprimerla - a quella della società per l'inadempimento. (Redazione - Riproduzione riservata)