Nullità del contratto di mutuo - prudente valutazione del merito creditizio - concorso nel reato di bancarotta semplice per ritardata dichiarazione di fallimento.
Cass., Sez. I., n. 26248/2024, 8 ottobre 2024, Relatore: VELLA
I principi di sana e prudente gestione nell’erogazione del credito - sottesi all’art. 5 TUB e ricollegabili alla diligenza qualificata richiesta dall’art. 1176, comm2, c.c. - devono essere osservati anche in relazione ai finanziamenti di c.d. “fascia bassa” (fino a trentamila euro) erogati nel contesto dell’emergenza sanitaria, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. m) del D.L. n. 23 del 2020 (cd. “decreto liquidità”, convertito dalla l. n. 40 del 2020), nei quali la banca finanziatrice dell’impresa è integralmente garantita dal Fondo Centrale di garanzia PMI istituito con la l. n. 662 del 1996. È infatti l’erogazione di tale garanzia, non già il finanziamento, ad essere dichiarata “non soggetta ad alcuna valutazione del beneficiario” e quindi ad operare “senza alcuna istruttoria” (peraltro, in sede di conversione del decreto, detta lettera m) è stata integrata prevedendo che l’estensione della garanzia a determinati beneficiari può avvenire “a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell’art. 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013”).
Nell’ipotesi di abusiva concessione del credito ed ai fini del concorso della banca finanziatrice nel reato di bancarotta semplice per ritardata dichiarazione di fallimento ex art. 217, comma 1, n. 4, l. fall., con la conseguente nullità del contratto di mutuo, a venire in rilievo non è tanto l’orientamento della Suprema Corte in base al quale l’erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva - in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un’impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi - integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività di impresa (Cass. 29840/2023), quanto un profilo prettamente penalistico ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità, con la conseguente necessità di ravvisare peculiari condotte delittuose (nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato per nullità della motivazione il decreto del Tribunale di Torino che aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo presentata da una Banca, ritenendo nullo il contratto di mutuo ex art. 1418 c.c. perché, attraverso la violazione da parte della Banca del principio di prudente valutazione del merito creditizio, ex art. 5 TUB, si sarebbe realizzata una ipotesi di concorso nel reato di bancarotta semplice ex art. 217, n. 4, l. fall. Secondo la Corte, il Tribunale non ha invece in alcun modo tratteggiato, né l’elemento oggettivo né quello soggettivo del reato ipotizzato, né le modalità del concorso della banca, quale soggetto extraneus).
(Produzione riservata. Massima a cura della redazione).