Concordato preventivo: applicabilità della Riforma 2015; ermeneutica della locuzione "procedimenti di concordato preventivo introdotti"; concordati con cessione dei beni.

Tribunale di Trento, sez. fall., 8 ottobre 2015 (dep. 15 ottobre 2015). Presidente: AVOLIO; Relatore: ATTANASIO.

Ai sensi dell'art. 23 del D.L. 83/2015 il "procedimento di concordato preventivo introdotto" è quello instaurato con ricorso ex art. 161, co. 1, L.F. nel caso in cui la domanda sia presentata già completa e non preceduta dal deposito di un ricorso ex art. 161, co. VI, L.F., rispetto al quale il deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione costituisce una semplice evoluzione o integrazione, non comportando l'introduzione di un nuovo e diverso procedimento. (Redazione) (Riproduzione riservata).