Regolamento REGISTRO Organismi di composizione crisi (D.M. 202/2014).

Il Ministero della Giustizia, con il D.M. 24 settembre 2014, n. 202, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2015, n. 21, ha emanato il regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, adottato ai sensi della L. 17 dicembre 2012, n. 221, che ha convertito in legge il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante disposizioni sugli organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento.

 

Il regolamento disciplina l'istituzione presso il Ministero della giustizia del registro degli organismi costituiti da parte di enti pubblici, deputati alla gestione della crisi da sovra indebitamento e disciplina i requisiti e le modalità di iscrizione nel medesimo registro, la formazione dell’elenco degli iscritti e la sua revisione periodica, la sospensione e la cancellazione dal registro dei singoli organismi, la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

 

Il registro è così composto:

I. Sezione A, che contiene:

- l'elenco degli organismi iscritti di diritto (su semplice domanda): quelli di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il segretariato sociale e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai

- elenco dei gestori della crisi: in questo elenco sono iscritte le persone fisiche che possono essere anche soggetti diversi dai professionisti di cui al punto A, purché muniti degli stessi requisiti, previsti dall'art. 4 del Regolamento.

 

II. Sezione B, in cui sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Provincie, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche.

 

L'art. 10 del Regolamento disciplina gli obblighi degli organismi: innanzi tutto, il referente distribuisce gli incarichi tra i gestori della crisi, tenuto conto della natura e dell'importanza dell'affare, e sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l'organismo non si trova in conflitto d'interessi con la procedura. La dichiarazione viene portata a conoscenza del tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore ovvero della domanda di liquidazione.

Al momento del conferimento dell'incarico l'organismo deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico.

La misura del compenso viene previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

In seguito, l'organismo è obbligato a portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso.

 

L'art. 11, invece, dispone gli obblighi del gestore della crisi: chiunque presti la propria opera nell'organismo e' tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso in ragione dell'opera o del servizio e al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo instaurato con l'organismo di appartenenza.

Il gestore della crisi non può assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio: non possono inoltre percepire compensi o utilità direttamente dal debitore.

 

Il gestore della crisi deve:

a) sottoscrivere per ciascun affare una dichiarazione di indipendenza, cioè, deve dichiarare non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;

b) corrispondere immediatamente a ogni richiesta del responsabile in relazione alle previsioni contenute nel regolamento.