Crediti con garanzia statale - Misure cautelari - Strumenti di regolazione della crisi

Art. 54, comma 1, C.C.I.I.; art. 55, comma 2, C.C.I.I.

Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali , ord. 25 luglio 2024, Giudice Delegato dott. Giovanni Genovese

Il Codice della crisi ha mutuato, agli artt. 2 comma I lett. q) e  54, una nozione di cautela atipica sulla falsariga di quella prevista dall’art. 700 c.p.c., purché essa miri a tutelare il patrimonio o l’impresa del debitore, e risulti funzionale al buon esito dello strumento di regolazione della crisi. Poiché il patrimonio include l’insieme delle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo all’impresa, la sua tutela ben può mirare ad evitare non soltanto la dispersione dell’attivo o l’aggravamento (in senso quantitativo) del passivo, ma anche una modificazione qualitativa, in tutti quei casi in cui tale modifica rischierebbe di pregiudicare il buon esito dello strumento di regolazione della crisi.

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