Crediti con garanzia statale - Misure cautelari - Strumenti di regolazione della crisi

Art. 54, comma 1, C.C.I.I.; art. 55, comma 2, C.C.I.I.; art. 108 C.C.I.I.

Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali , ord. 25 luglio 2024, Giudice Delegato dott. Giovanni Genovese

La procedura di concordato preventivo non prevede una fase di ammissione al passivo dei crediti analoga a quella della liquidazione giudiziale; tuttavia la possibilità che alcuni crediti possano essere contestati, nell’an, nel quantum o nella collocazione è espressamente prevista dall’art. 108 CCII e deve essere considerata fisiologica, non potendosi imporre all’imprenditore in crisi di rinunziare a qualsivoglia contestazione o azione giudiziale per accedere ad uno strumento di regolazione della crisi. L’ammissione provvisoria dei crediti rappresenta uno dei passaggi procedimentali della procedura di concordato preventivo, che ben può essere cautelato mediante apposita misura. Se il giudice delegato rinvenisse un credito privilegiato già sorto ed esigibile, non potrebbe fare altro che prenderne atto; laddove invece tale credito non sia ancora sorto, e se ne prospetti il rischio di una genesi patologica, nulla vieta l’adozione di una misura cautelare finalizzata alla cristallizzazione del passivo esistente allo stato.

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