Concordato preventivo: conto corrente bancario con patto di compensazione; contratto già eseguito da una parte; impossibilità applicazione sospensione.
Corte di Appello di Venezia, decr. 30 ottobre 2014 (dep. 26 novembre 2014). Presidente: ROSSI. Relatore: SANTORO.
Nel caso di ricorso per concordato preventivo prenotativo, non può essere accreditata la nozione di "contratto in corso di esecuzione" al rapporto nel quale gli effetti propri "si sono già tutti verificati, ad eccezione della prestazione di uno dei due contraenti"; alla esclusione della nozione di rapporto pendente di una situazione nella quale "residua unicamente un debito (o un credito) consegue la inapplicabilità della possibilità di sospensione di sospensione dichiaratamente finalizzata al successivo scioglimento" in riferimento a rapporti nei quali l'unica prestazione residua attiene al pagamento da parte del debitore. (Redazione) (Riproduzione riservata).