Azione di responsabilità – Azione individuale del socio - Amministratore di s.n.c.

Art. 2043 c.c. – Art. 2260 c.c. – Art. 2395 c.c.

Trib. Roma, sez. XVI civ., sent. 8 luglio 2024, n. 11701 – Presidente: G. DI SALVO; Relatore: S. IANNACCONE

L’art. 2260 c.c., nel concedere alla società di persone, quale ente munito di autonoma soggettività e di un proprio patrimonio, la facoltà di agire contro gli amministratori, per rivalersi del danno subito a causa del loro inadempimento ai doveri fissati dalla legge o dall’atto costitutivo, non esclude, in difetto di previsione derogativa, il diritto di ciascun socio di pretendere il ristoro del pregiudizio direttamente ricevuto in dipendenza del comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi, in applicazione analogica dell’art. 2395 c.c., e in base alle disposizioni generali dell’art. 2043 c.c. Tuttavia l’azione individualmente concessa ai soci per il risarcimento dei danni loro cagionati dagli atti dolosi o colposi degli amministratori, di natura extracontrattuale, presuppone che i danni suddetti non siano solo il riflesso di quelli arrecati eventualmente al patrimonio sociale, ma siano direttamente cagionati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori e dei sindaci, che tale comportamento abbiano reso possibile violando i loro doveri di controllo. Pertanto, il diritto alla conservazione del patrimonio sociale spetta alla società e non al socio come tale, il quale ha in materia un interesse, la cui eventuale lesione non può concretare quel danno diretto necessario per poter esperire l’azione individuale di responsabilità conto gli amministratori.  (Redazione - Riproduzione riservata)