Compenso degli amministratori – Bilancio – Impugnativa
Trib. Venezia, sez. spec., sent. 27 dicembre 2024, n. 4728 – Pres. L. Tosi, Rel. C. Campagner
In base all’OIC 12 e all’art. 2427, n. 16, c.c., la rinuncia al compenso deliberata dal C.d.A. dev'essere riportata in nota integrativa. La chiarezza è un principio imperativo alla pari della rappresentazione veritiera e corretta e la sua violazione conduce alla nullità della delibera di approvazione del bilancio. Infatti, il bilancio d'esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'articolo 2423, comma secondo, c.c. (anche nel testo anteriore alle modificazioni apportate dal D.Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991), è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando la violazione della normativa in materia determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte. (Redazione – Riproduzione riservata)