Fallimento: Creditori titolari di ipoteca o pegno; Procedimento di verificazione dello stato passivo; Partecipazione alla distribuzione dell’attivo; Piano di riparto; Legittimazione a proporre il reclamo ex art. 110, comma 3, L.F..

Cass. Civ. SS.UU. Sent. 22 novembre 2022 (Dep. 27 marzo 2023) n. 8557. Presidente: CURZIO. Relatore: FALABELLA.

 

I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono (neppure in seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 5/ 2006 e dal D.Lgs. n. 169/2007) avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui alla L.F., titolo II, capo V, in quanto non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica dei beni acquisiti al fallimento.

In ogni caso, i summenzionati creditori possono intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell’attivo per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati.

Nell’ipotesi in cui il piano di riparto del curatore escluda o includa (in tutto o in parte) il diritto del titolare della nuda prelazione alla distribuzione delle dette somme, il creditore ipotecario o pignoratizio e, rispettivamente, gli altri creditori interessati al riparto del ricavato della vendita del bene possono proporre reclamo avverso detto piano ai sensi dell’art. 110, comma 3, L.F.. (Redazione) (Riproduzione Riservata).