Fallimento: D.M. n. 30/2012; Chiusura del fallimento; Liquidazione; Limiti.

Cass. Civ. Sez. VI - 1, Ord. 18 novembre 2021 (Dep. 13 gennaio 2022) n. 909. Presidente: BISOGNI. Relatore: MARULLI.

 

In ipotesi di chiusura concordatizia del fallimento –  posto che la liquidazione è essenzialmente (o almeno in parte) opera di un terzo (cioè soggetto diverso dal curatore), ovvero superata dai pagamenti o comunque dal trattamento riservato ai creditori proprio dal soggetto proponente il concordato – il regime di cui al D.M. n. 30/2012 pone un tetto alla stessa discrezionalità liquidatoria, collocandola all’altezza di un calcolo ancora sull’attivo, ma riferito all’effettiva percezione di utilità conseguita dai creditori. (Redazione) (Riproduzione Riservata).