Fallimento: Cessione dei crediti in blocco; Requisiti formali; Esistenza; Prova.

Tribunale di Verona, Sez. Fall. Ord. 29 novembre 2021.

 

Il contratto di cessione dei crediti in blocco non è sottoposto ad alcun requisito formale previsto a pena di invalidità; di conseguenza, la sua esistenza può essere provata in giudizio con qualunque mezzo e, pertanto, pure attraverso la produzione dell’estratto della Gazzetta Ufficiale. Infatti, l’informativa sulla Gazzetta Ufficiale ha la precipua funzione di rendere nota alla collettività ed ai debitori ceduti l’esistenza del negozio di cessione ed il suo oggetto al fine di informare il debitore dell’intervenuta novazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio. (Redazione) (Riproduzione Riservata).