Fallimento: Concordato preventivo; Credito del professionista incaricato; Crediti prededucibili.

Cass. Civ. Sez. Un., Sent. 14 dicembre 2021 (Dep. 31 dicembre 2021) n. 42093. Presidente: AMENDOLA. Relatore: FERRO.

 

Il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile anche nel successivo e consecutivo fallimento se la relativa prestazione anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art. 161, L.F. sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, co. 2, L.F., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, purché il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art. 163, L.F.; un tanto, infatti, permette istituzionalmente ai creditori –  cui è rivolta la proposta – di potersi esprimere sulla stessa.

Restano impregiudicati, da un lato, la possibile ammissione al passivo – con l’eventuale causa di prelazione – e , dall’altro, la non ammissione (totale o parziale) del singolo credito ove si accerti l’inadempimento della obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività fraudatoria. (Redazione) (Riproduzione Riservata).