Fallimento: Anteriorità del credito rispetto alla dichiarazione di fallimento; Prova.

Cass. civ. Sez. I, Ord. 14 luglio 2021 (Dep. 26 novembre 2021) n. 37028. Presidente: CRISTIANO. Relatore: FALABELLA.

 

L’anteriorità di un credito rispetto alla dichiarazione di fallimento può essere ritenuta provata anche se la relativa fattura non sia stata debitamente registrata nelle scritture contabili, quando tale anteriorità risulti inequivocabilmente in altro modo come, per esempio, dal relativo pagamento. (Redazione) (Riproduzione Riservata).