Fallimento: Bancarotta preferenziale; Simulazione di prelazione ex art. 216, comma 3, c.c..

Cass. Civ. Sez. I, Ord. 23 settembre 2021 (Dep. 3 novembre 2021) n. 31513. Presidente: VANNUCCI. Relatore: CAMPESE.

 

In tema di bancarotta preferenziale, integra gli estremi della simulazione di prelazione di cui all’art. 216, co. 3, c.c. la condotta di una impresa che, prima o durante la procedura fallimentare, consegua da una banca creditrice mutui fondiari garantiti da ipoteca immobiliare utilizzati per il ripianamento di propri preesistenti debiti verso la stessa banca, così trasformando i crediti vantati da quest’ultima verso l’impresa da chirografari in privilegiati e, quindi, costituendosi un titolo di prelazione in danno di ogni altro creditore.

In tali ipotesi, il concetto di simulazione di cui alla norma suindicata non deve essere inteso in senso civilistico, poiché la ratio della previsione è quella di sanzionare tanto le condotte che realizzano la costituzione fittizia di un titolo preferenziale, quanto quelle che trasformano un credito chirografario in credito assistito da cause di prelazione con la costituzione effettiva di una garanzia in presenza dello stato di insolvenza, dal momento che entrambe producono il medesimo risultato di alterazione della par condicio creditorum. (Redazione) (Riproduzione Riservata).