Fallimento: Clausola compromissoria; Competenza; Opponibilità.

Tribunale di Reggio Emilia, Sez. II, Ord. 27 gennaio 2021. Presidente Relatore: MORLINI.

 

Nel caso di convenzione contenente una clausola compromissoria stipulata precedentemente alla dichiarazione di fallimento di una delle parti, deve escludersi che il mandato conferito agli arbitri sia soggetto alla sanzione dello scioglimento prevista dall’art. 78 L.F.. Infatti, il compromesso per arbitrato configura un atto negoziale riconducibile all’istituto del mandato collettivo e di quello conferito nell’interesse dei terzi. Ne consegue che la clausola arbitrale è opponibile alla procedura fallimentare. (Redazione) (Riproduzione Riservata).