Fallimento: Responsabilità degli amministratori ex artt. 2485 e 2486 c.c.; Presupposti; Onere della prova; Finanziamenti irregolari.

Corte di Appello di Firenze, Sez. Imprese, Sent. 22 gennaio 2021, n. 126. Presidente: MONTI. Relatore: PRIMAVERA.

 

In tema di responsabilità degli amministratori ex  artt. 2485 e 2486 c.c., colui che agisce per l’accertamento di tale responsabilità deve fornire esclusivamente la prova della novità dell’operazione, dimostrando il compimento di atti negoziali in epoca successiva all’accadimento di un fatto che determini lo scioglimento della società. Spetta, invece, agli amministratori l’onere di provare i fatti estintivi o modificativi del diritto azionato, mediante dimostrazione che quegli atti erano giustificati dalla finalità liquidatoria, in quanto non connessi alla normale attività produttiva dell’azienda, non comportanti un nuovo rischio d'impresa o necessari per portare a compimento attività già iniziate.

Inoltre, nella valutazione di tale ultima prova occorre considerare che gli amministratori non sono solo tenuti all’ordinario (e non anomalo) adempimento delle obbligazioni assunte in epoca antecedente allo scioglimento della società, ex art. 2486 co. 2 c.c., ma hanno anche il potere-dovere ex art. 2486 co. 1 c.c., di compiere, in epoca successiva al menzionato scioglimento, quegli atti negoziali di gestione della società necessari al fine di preservare l’integrità del patrimonio. (Redazione) (Riproduzione Riservata).