Fallimento: Danno causato dall’amministratore; Criterio per la liquidazione equitativa; Onere probatorio.

Tribunale di Palermo, Sez. V, Sent. 26 marzo 2021. Presidente: AJELLO. Relatore: ILLUMINATI.

 

Il ricorso al criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare quale parametro per la liquidazione equitativa del danno causato dall’amministratore è legittimo, purché il ricorso ad esso sia logicamente plausibile e, in ogni caso, l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando altresì le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo. (Redazione) (Riproduzione Riservata).