Fallimento: Procedimento di opposizione allo stato passivo; Compenso degli amministratori; Eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; Ammissibilità.

Tribunale di Firenze, Sez. V, Ord. 14 aprile 2020, n. 819. Presidente: SELVAROLO. Relatore: SOSCIA.

 

Deve ritenersi proponibile da parte del curatore l’eccezione di inadempimento nell’ambito di un giudizio di opposizione allo stato passivo e ciò al fine di paralizzare la pretesa creditoria del consigliere di amministrazione della società fallita che rivendichi il proprio compenso. Infatti, le attività svolte dall’organo di gestione rientrano tra le prestazioni professionali e, pertanto, la remunerazione dell’amministratore ha un rapporto di dipendenza  diretta con il corretto espletamento delle funzioni determinate dalla legge e dal contratto sociale. Ne deriva che il rapporto tra amministratore e società ha natura duale: da una parte vi è immedesimazione organica e, dall’altra, vi è il rapporto contrattuale (riconducibile allo schema del mandato). Sotto quest’ultimo profilo, le prestazioni che l’amministratore svolge al fine di veder pagato il proprio compenso hanno carattere cummutativo, con la conseguente applicabilità di tutti i rimedi propri di cui all’art. 1460 c.c. nel caso in cui venga violato il disposto dell’art. 2932 c.c. sotto il profilo dell’adempimento dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle proprie competenze. (Redazione) (Riproduzione Riservata).