Fallimento: Art. 192 Codice dell’Ambiente; Obbligo di smaltimento dei rifiuti relativi ad attività imprenditoriale pregressa; Responsabilità della curatela fallimentare.

Cons. di Stato, Ad. Plen., Sent. 16 febbraio 2020 (Dep. 26 gennaio 2021) n. 3. Presidente: GRIFFI. Relatore: LOTTI.

 

La curatela fallimentare – la quale assume la qualifica di detentore dei rifiuti generati dall’attività produttiva pregressa ai sensi tanto del diritto interno, quanto del diritto comunitario – ha l’obbligo di rimuovere e mettere in sicurezza tali rifiuti, non potendo avvantaggiarsi dell’esimente di cui all’art. 192, co. III, Codice dell’Ambiente. Infatti, l’abbandono dei rifiuti e, più in generale, l’inquinamento, costituiscono diseconomie esterne generate dall’attività di impresa (c.d. “esternalità negative di produzione”), sicché appare giustificato e coerente con tale impostazione ritenere che i costi derivanti da tali esternalità di impresa ricadano sulla massa dei creditori dell’imprenditore stesso, i quali, per contro, beneficiano degli effetti dell’ufficio fallimentare della curatela in termini di ripartizione degli eventuali utili del fallimento. (Redazione) (Riproduzione Riservata).