Fallimento: Art. 147, comma 5, L.F., “Supersocietà di fatto”; Fallimento.

Cass. Civ. Sez. I, Ord. 8 settembre 2020 (Dep. 13 gennaio 2021) n. 366. Presidente: MAGDA. Relatore: DOLMETTA.

 

Secondo un’interpretazione estensiva dell’art. 147, co. 5, L.F., è ammissibile il fallimento della c.d. “supersocietà di fatto”, quale fattispecie specificamente costituita da una società irregolare a cui partecipano più società – come pure eventualmente anche delle persone fisiche – e che viene a emergere in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento di una delle società così coinvolte. (Redazione) (Riproduzione Riservata).