Fallimento: Decreto ex art. 96 L.F.; Insinuazione al passivo; Art. 2358 c.c.; “Prestito baciato”.

Tribunale di Padova, Sez. I, Decreto 16 luglio 2020. Presidente Relatore: MAIOLINO.

 

I. Nell’ambito dell’emissione del decreto ex art. 96 L.F., l’istanza di insinuazione al passivo deve essere rigettata qualora il finanziamento erogato dal creditore/parte istante è qualificabile quale “prestito baciato” – ossia quale mutuo correlato al contestuale acquisto da parte del beneficiario di azioni proprie della banca finanziatrice al di fuori dei presupposti e dei limiti di cui all’art. 2358 c.c. – in quanto operazione affetta da nullità.

Infatti, la norma appena menzionata prevede (anche) il divieto di accordare prestiti o fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni specificamente ivi indicate e ciò in ossequio all’esigenza di carattere generale di preservare l’integrità del capitale e l’effettività del patrimonio sociale a tutela dei soci, dei creditori e dei terzi che entrino in relazione con la società; pertanto l’assenza delle condizioni di cui all’art. 2358, co. II e ss., c.c. determina la riespansione del divieto di cui al primo comma, cui segue la nullità dell’intera operazione eventualmente realizzata in violazione della norma.

Inoltre, si deve osservare che il divieto di assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c. – in quanto diretto alla tutela dell’effettività del patrimonio sociale – ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio. Pertanto, non è necessaria la sussistenza di un vero e proprio “mutuo di scopo” o comunque di un “collegamento contrattuale” in senso proprio realizzatosi per il tramite di atti espressamente collegati per volontà dispositiva delle parti, essendo al contrario sufficiente verificare – anche sulla base di presunzioni o prove testimoniali – che i due negozi siano di fatto tra loro intenzionalmente legati dalle parti e siano quindi, nella loro connessione fattuale, lesivi di fatto o in potenza dell’integrità del patrimonio sociale.

Infine, una volta qualificata l’operazione di finanziamento e di contestuale acquisto di azioni quale “operazione di assistenza finanziaria” ai sensi dell’art. 2358 c.c. – a fronte dell’allegazione da parte della Curatela della violazione di tale norma inderogabile – grava sul soggetto creditore l’onere di dar conto della sussistenza delle condizioni idonee a legittimare l’operazione ai sensi dell’art. 2358 c.c.. (Redazione) (Riproduzione Riservata).

 

II. La norma di cui all’art. 2358 c.c. è applicabile anche con riferimento alle società cooperative. Infatti, la tutela del capitale sociale è centrale anche in dette società, dal momento che lo scopo mutualistico che le caratterizza deve essere perseguito per il tramite di una struttura imprenditoriale che opera secondo criteri di economicità e razionalità a tutela del capitale medesimo. Consequenzialmente, la disciplina di cui all’art. 2358 c.c. – in quanto finalizzata a limitare le operazioni idonee a mettere a repentaglio il capitale – non è incompatibile con le caratteristiche specifiche delle società cooperative. (Redazione) (Riproduzione Riservata).