Fallimento: Reclamo ex art. 18 L.F.; Effetto devolutivo; Inammissibilità del reclamo; Artt. 353 e 354 c.p.c..

Cass. Civ. Sez. VI – 1, Ord. 26 febbraio 2020 (Dep. 22 luglio 2020) n. 15645. Presidente: SCALDAFERRI. Relatore: DOLMETTA.

 

Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento ex art. 18 L.F. possiede effetto devolutivo pieno, ma nei limiti delle allegazioni espresse nel reclamo stesso. Tuttavia, è inammissibile il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento laddove il medesimo sia fondato esclusivamente su vizi di rito, senza la contestuale e rituale deduzione delle eventuali questioni di merito, e i vizi ivi denunciati non rientrino tra quelli che comportino una rimessione al primo giudice, tassativamente indicati dagli artt. 353 e 354 c.p.c.. (Redazione) (Riproduzione Riservata).