Concordato Preventivo: Concordato con continuità aziendale ai sensi dell’art. 186bis L.F.; Elementi costitutivi; Dismissioni di cespiti aziendali; Qualificazione del concordato; Sindacato del Giudice sulla attitudine del piano al raggiungimento degli obie

Corte d’Appello di Venezia, Sez. I, Dec. 28 settembre 2020, n. 2576. Presidente: TAGLIALATELA. Relatore: BRESSAN.

 

I. In tema di concordato con continuità aziendale ai sensi dell’art. 186bis L.F., non viola la disposizione predetta la proposta di concordato che non prevede la messa a disposizione dei creditori dei flussi rinvenienti dalla continuità aziendale. Conseguentemente, un concordato siffatto non può essere qualificato come liquidatorio, soggetto – come tale – ai limiti di cui all’art. 160, co. IV, L.F..Infatti, l’art. 186bis L.F. non dispone quale elemento indefettibilmente caratterizzante il concordato in oggetto che i proventi in qualsiasi modo ritratti dall’esercizio dell’attività di impresa in continuità debbano essere – nella proposta e nella previsione del piano – direttamente destinati ai creditori, né che questi debbano necessariamente partecipare al rischio d’impresa e quindi all’alea derivante dalla prosecuzione dell’attività.A ciò si aggiunga che la previsione di eventuali dismissioni di cespiti aziendali non è in ogni caso idonea ad incidere sulla natura del concordato e sulla individuazione della relativa disciplina, dal momento che l’unico elemento costitutivo del concordato in continuità ai sensi dell’art. 186bis L.F. è la previsione della continuità dell’attività di impresa in capo allo stesso soggetto-imprenditore o in capo a un terzo, condizionata all’attestazione da parte del professionista indipendente di cui all’art. 161, co. III, L.F. che la prosecuzione dell’attività di impresa prevista dal piano di concordato sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. (Redazione) (Riproduzione Riservata).

 

II. In tema di concordato con continuità aziendale ai sensi dell’art. 186bis L.F., non è possibile individuare una percentuale fissa minima al di sotto della quale la proposta concordataria possa ritenersi di per sé inadatta a perseguire gli obiettivi prefissati. Infatti, la causa concreta della procedura di concordato preventivo – da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento – non ha un contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata (pur se inserita nel generale quadro di riferimento  finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore e, nel contempo, all’assicurazione di un soddisfacimento dei creditori). Conseguentemente, il Tribunale deve limitarsi a rilevare i dati da cui emerga in maniera eclatante la manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, ivi compresa la soddisfazione in una qualche misura dei crediti rappresentanti, restando invece precluso allo stesso un sindacato circa l’aspetto pratico-economico della proposta – anche sotto il profilo della misura minimale del soddisfacimento previsto – il quale costituisce oggetto di valutazione da dei creditori, quali diretti interessati all’esito della procedura. (Redazione) (Riproduzione Riservata).