Fallimento: Dichiarazione di Fallimento; Applicabilità del termine ex art. 10 L.F.; Dies a quo.

Cass. Civ. Sez. I, Ord. 4 marzo 2020 (Dep. 29 maggio 2020) n. 10302. Presidente: GENOVESE. Relatore: SOLAINI.

 

In tema di fallimento, il principio secondo cui il termine di un anno dalla cessazione dell’attività – prescritto dall’art. 10 L.F., ai fini della dichiarazione di fallimento – decorre, tanto per gli imprenditori individuali, quanto per quelli collettivi dalla cancellazione dal registro delle imprese (anziché dalla definizione dei rapporti passivi), non esclude l'applicabilità del predetto termine anche alle società non iscritte nel registro delle imprese. Infatti, il necessario bilanciamento tra le opposte esigenze di tutela dei creditori e di certezza delle situazioni giuridiche impone l’individuazione del dies a quo nel momento in cui la cessazione dell’attività sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, o comunque sia stata dagli stessi conosciuta, anche in relazione ai segni esteriori attraverso i quali si è manifestata. (Redazione) (Riproduzione Riservata).