Fallimento: Esenzione ex art.. 67, co. 3, L.F.; Limitazione degli effetti della revocatoria ex art. 70 L.F.

Corte d’Appello di Milano, Sent. 26 febbraio 2020 (Dep. 28 febbraio 2020), n. 680. Presidente: MARCHETTI. Relatore: MAMMONE.

 

Tanto l’esenzione delle rimesse effettuate su un conto corrente ex art. 67, co. 3, L.F., quanto la limitazione degli effetti della revocatoria prevista dall’art. 70 L.F., possono operare solo in presenza di un rapporto continuativo nel quale il correntista/debitore, effettuato un pagamento, abbia la possibilità di riutilizzare il denaro esistente sul conto. Tali norme, infatti, mirano ad evitare che versamenti funzionali a nuovi impieghi da parte del correntista possano essere considerati pagamenti di per sé revocabili, esponendo l’accipiens al rischio di dover restituire più di quanto si sia risolto a proprio vantaggio. Ne consegue che la citata normativa non può applicarsi in presenza di un conto aperto al solo scopo di consentire al correntista di ridurre l’ammontare del proprio debito verso la banca. (Redazione) (Riproduzione Riservata).