Fallimento: Postergazione ex art. 2467 c.c.; Presupposti; Nozione di finanziamento; Dilazione di pagamento.

Tribunale di Vicenza, Dec. 11 luglio 2019 (Dep. 15 luglio 2019) n. 6797. Presidente: LIMITONE. Relatore: BORELLA.

 

In tema di finanziamenti effettuati a favore di una società da parte di chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti, è applicabile la postergazione ex art. 2467 c.c. qualora l’operazione di finanziamento consenta alla società di beneficiare – direttamente o indirettamente – di liquidità alle quali altrimenti non avrebbe potuto accedere a causa di una situazione di squilibrio patrimoniale o finanziario, ossia di crisi o anche di insolvenza prospettica, idonea a fondare il rischio di un concorso potenziale tra tutti i creditori della società. [Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per la postergazione, in quanto la società creditrice, da un lato, svolgeva attività di direzione e controllo nei confronti della società fallita e, dall’altro, effettuava nei confronti di quest’ultima operazioni di finanziamento consistenti in ingenti forniture di materie prime, concedendo alla debitrice apprezzabili dilazioni di pagamento in una fase in cui la stessa versava in una situazione di crisi o di insolvenza prospettica. A questo proposito, il Tribunale ha chiarito che la dilazione di pagamento – consentendo alla società in crisi di continuare a beneficiare delle forniture effettuate dal creditore pur non adempiendo il debito scaduto – è idonea ad integrare la fattispecie di finanziamento, dal momento che la norma di cui all’art. 2467 c.c. utilizza l’espressione “in qualsiasi forma”, adottando pertanto una nozione economica di finanziamento, e non invece tecnico-giuridica]. (Redazione) (Riproduzione Riservata).