Fallimento: Fallimento dell’appaltore; D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, co. III; Par condicio creditorum

Cass. Civ. Sezioni Unite, Sent. 14 gennaio 2020 (Dep. 2 marzo 2020) n. 5685. Presidente: MAMMONE. Relatore: LAMORGESE.

 

In caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, co.III, - che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore -deve ritenersi riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa in bonis e, dunque, non è applicabile nel caso in cui, attraverso la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie. Consegue da quanto esposto che la stazione appaltante ha l’obbligo di versare al curatore il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e dell'ordine delle cause di prelazione. (Redazione) (Riproduzione Riservata).