Concordato preventivo: Concordato preventivo in continuità omologato- sopravvenuta necessità di modifica del piano per rispettare la proposta omologata – ristrutturazione del debito concordatario tramite un 182 bis e ter- omologa.

Tribunale di Padova, Sez. I, Dec. 17 gennaio 2020 n. 306. Presidente Relatore: AMENDUNI.

 

In tema di concordato in continuità pura, l’attuale art. 185 L.F. non è ostativo all’ipotesi di inserimento di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. – anche qualora coinvolga la maggior parte dei creditori (o addirittura tutti) – nell’ambito della fase esecutiva del concordato stesso. Infatti, tale ipotesi non è dissimile da quella relativa alla conclusione di specifici accordi con i singoli creditori, per cui l’alternativa che si pone in concreto per i creditori risiede nell’adesione o meno alla proposta di ristrutturazione secondo le nuove condizioni. (Redazione) (Riproduzione Riservata).