Fallimento: Azione di responsabilità del Curatore fallimentari; Art. 146 L.F.; Art. 2394 c.c.; Art. 2393 c.c..

Tribunale di Bologna, Sez. spec. in materia di imprese, Sent. 12 dicembre 2019. Presidente: FLORINI. Relatore: RIMONDINI.

 

Il curatore fallimentare ha facoltà di esercitare tutte le azioni di responsabilità esperibili nei confronti dei soggetti che a vario titolo abbiano operato all’interno della società. A questo proposito, l’art. 146 L.F. riassume in sé e legittima la Curatela ad agire tanto a tutela della società ex art.2393 c.c  (azione sociale), quanto della massa creditoria ex art. 2394 c.c. (azione spettante ai creditori) e consente l'unificazione degli scopi di queste ultime al fine di acquisire all'attivo fallimentare ciò che in ipotesi è andato sottratto o perso per fatto imputabile a tutti gli organi sociali. (Redazione) (Riproduzione Riservata).