Concordato preventivo: Concordato preventivo mediante cessione dei beni ai creditori; Poteri di gestione degli organi della Procedura; Art. 182, l.f.

Cass. Civ. Sez. I, Sent. 4 dicembre 2018 (Dep. 26 febbraio 2019), n. 5663. Presidente: DIDONE. Relatore: PAZZI.

 

Il concordato preventivo mediante cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni, ma dei soli poteri di gestione finalizzati alla liquidazione. Ne consegue che l'art. 2941, n. 6, c.c., non è applicabile estensivamente ai rapporti tra debitore e creditori del concordato preventivo in questione, poiché la titolarità dell’amministrazione dei beni ceduti spetta esclusivamente al liquidatore, il quale la esercita non in nome o per conto dei creditori concordatari, ma nel rispetto delle direttive impartite dal tribunale ai sensi dell’art. 182 l.f., nel testo vigente "ratione temporis" (anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 169 del 2007). (Redazione) (Riproduzione Riservata).