Concordato Preventivo: Art. 182quinquies, comma 3, l.f.; mantenimento delle linee di credito esistenti; prosecuzione dei rapporti contrattuali in essere.

Tribunale di Vicenza, Dec. 21 novembre 2019. Presidente: LIMITONE. Relatore: RICCI.

 

Nel caso in cui l’impresa in concordato in continuità voglia proseguire l’esecuzione di un contratto di factoring stipulato in data antecedente all’ingresso in procedura concordataria, non è necessaria l’autorizzazione del Tribunale a condizione che (i) le operazioni di factoring proseguano rispetto ai debitori cui era stata notificata la cessione dei crediti (anche futuri) al factor con comunicazione avente data certa anteriore al deposito del ricorso per concordato e (ii) l’impresa non richieda un ampliamento del plafond originariamente concesso.

 

L’art. 182quinquies, comma 3, ultimo periodo, L.F., secondo cui “la richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda”,deve intepretatsi nel senso di riferirla alla sola ipotesi di nuovi finanziamenti nell’ambito di una linea autoliquidante esistente, in modo tale che essa sia compatibile con la disciplina della permanenza, nel concordato preventivo, dei rapporti contrattuali in essere (salvo scioglimento ex art. 169bis L.F.), nonché armonica rispetto alla prima parte della disposizione citata. (Redazione) (Riproduzione Riservata)