Concordato preventivo: Prededucibilità del credito maturato dal professionista; Deposito domanda di concordato in bianco o con riserva; Attestazione

Cassazione Civile, Sez. I, 11 settembre 2019 (dep. 10 ottobre 2019), n. 25471

 

Ha carattere prededucibile il credito maturato dal professionista che, pendente il termine assegnato dal tribunale, giusta la L. Fall., art. 161, comma 6, al debitore che abbia depositato domanda di concordato cd. “in bianco o con riserva”, sia stato incaricato da quest’ultimo di redigere l’attestazione di cui alla L. Fall., art. 161, comma 3, laddove, una volta dichiarata inammissibile, L. Fall., ex art. 162, la domanda concordataria (senza, quindi, l’apertura della relativa procedura L. Fall., ex art. 163), sia stato pronunciato il fallimento del debitore medesimo (Redazione) (Riproduzione Riservata).