Fallimento: Art. 99 L.F., Opposizione allo stato passivo; Riunione per connessione ex art. 274 c.p.c.

Tribunale di Treviso, Ord. 26 aprile 2019. Presidente: FABBRO.

 

Non è condivisibile l’orientamento espresso dalla Cassazione secondo il quale la domanda (riconvenzionale) proposta in via ordinaria può essere riunita per connessione ex art. 274, co. 2, c.p.c. con il giudizio di opposizione allo stato passivo pendente avanti al medesimo Tribunale. Infatti, in seguito alla  riforma della Legge Fallimentare intervenuta nel 2006, il nuovo giudizio di opposizione allo stato passivo regolato dagli artt. 99 e ss. L.F. presenta caratteristiche di forte specificità che impediscono il simultaneus processus. (Redazione) (Riproduzione Riservata).