Concordato Preventivo: Art. 163 L.F.; Ammissione alla procedura; Proposte concorrenti; Ammissibilità del Reclamo.

Corte d’Appello di Venezia, Dec. 13 settembre 2019. Presidente: PASSARELLI. Relatore: BRESSAN.

 

La disciplina delle proposte concorrenti ex art. 163 L.F. – rubricato “Ammissione alla procedura (di concordato preventivo) e proposte concorrenti – deve essere intesa nel senso che l’imprenditore/debitore può decidere di mettersi al riparo dalla potenziale concorrenza dei propri creditori qualificati (dalla titolarità del 10% dei debiti complessivamente gravanti sull’impresa proponente) offrendo, nella proposta depositata con il ricorso introduttivo, la garanzia di pagare i creditori nella misura indicata (40% in ipotesi di concordato liquidatorio e 30% in caso di concordato in continuità ex art. 186-bis, l.f.). Laddove ciò non accada, il concordato risulterà comunque astrattamente ammissibile – atteso che il mancato raggiungimento di queste percentuali non impedisce in alcun modo l’approvazione del concordato, ma comporta solo il pericolo per il debitore di perdere il controllo sulla gestione della procedura a causa della presentazione di proposte concorrenti – ma non potrà con successive modifiche implementative della proposta originaria rendere inammissibile la presentazione di proposte concorrenti, ovvero improcedibili le proposte eventualmente già presentate nelle more. (Redazione) (Riproduzione Riservata).