Concordato Preventivo: Art. 182ter, L.F.; Art. 182bis, L.F.; Concordato in continuità diretta; Transazione fiscale; falcidiabilità del debito; Artt. 2740 e 2741 c.c.

Corte d’Appello di Venezia, Sent. 27 giugno 2019 (dep. 19 luglio 2019) n. 3042. Presidente: PASSARELLI. Relatore: RIGONI.

 

Nel concordato in continuità è astrattamente possibile la falcidia dei creditori privilegiati ex art. 182ter, L.F., anche di quelli aventi un privilegio generale. Infatti,  e in questo la Corte d’Appello di Venezia pare non condividere la posizione del Tribunale di Padova secondo cui la norma in oggetto non può alterare i principi generali di cui agli artt. 2740 e 2741 del codice civile. Tuttavia – affinché il debitore possa beneficiare di tale falcidia – occorre che venga allegata dal proponente un’attestazione che fornisca un giudizio che sia quantomeno di equivalenza tra la provvista concordataria (vale a dire dell’attivo destinato al pagamento dei creditori con privilegio generale e il risultato di una liquidazione fallimentare mediante la vendita a terzi dell’azienda in esercizio, sommato del valore dei beni eventualmente destinati alla cessione (in quanto non strumentali alla prosecuzione dell’attività aziendale). (Redazione) (Riproduzione Riservata).