Concordato preventivo: art. 173; concordato con continuità-finanza esterna ed espromissione del debito relativo; mancata indicazione della sorte dell'azienda a concordato concluso; elusione dell'obbligo di procedure competitive.

Tribunale di Vicenza, Sez. fallimentare, Dec. 11 luglio 2019. Presidente: LIMITONE. Relatore: BORELLA.

 

La domanda di ammissione al concordato preventivo è inammissibile qualora emerga (anche implicitamente) la pianificazione del trasferimento dell’azienda in un momento successivo alla chiusura del concordato. Infatti, un accordo siffatto – che integrerebbe il c.d. concordato chiuso, non più ammesso dopo le riforme del 2015 – elude l’obbligo di passare attraverso le necessarie procedure competitive capaci di assicurare la trasparenza e l’apertura al mercato, nonché in grado di garantire che la proposta sia la più conveniente possibile. (Redazione) (Riproduzione Riservata).