Fallimento: credito di lavoro; ammissione al passivo; ritardato o omesso versamento dei contributi; datore di lavoro; INPS

Tribunale di Treviso, 20 febbraio 2019. G.D.: FABBRO.

 

In caso di ritardato od omesso versamento del contributi a carico del lavoratore da parte del datore di lavoro, quest’ultimo rimane obbligato in proprio per il pagamento nei confronti dell’INPS e, quindi, il credito da lavoro – in forza del diritto all’integrità della retribuzione – va ammesso al passivo fallimentare al lordo dei contributi previdenziali gravanti sul lavoratore, senza che ciò comporti una ingiustificata duplicazione del debito a carico del fallimento. Infatti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 e 23 della Legge 218/1992, il ritardo o l’omissione del versamento comporta, da un lato, il trasferimento dell’obbligazione dal lavoratore al datore di lavoro con conseguente mutamento del soggetto passivo della stessa nei confronti dell’INPS e, dall’altro, la perdita del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore da parte del datore. (Redazione) (Riproduzione Riservata)