Penale: concordato preventivo; art. 236 co. 2 n. 4 L.F.; reato proprio; soggetto attivo; creditore; esclusione; punibilità; fallito; interesse.

Corte di Appello di Trento, sez. pen., 29 giugno 2018, n. 216, (dep. 18 luglio 2018). Presidente: SIGILLO. Nell’ipotesi di concordato preventivo, la previsione dell’art. 236, co. 2, n. 4 delinea un reato proprio che prevede come soggetto attivo il solo creditore, escludendo quindi dall’ambito della punibilità il fallito o colui che abbia contrattato nel suo interesse. Un tanto non può trovare superamento per via di interpretazione sistematica. (Redazione) (Riproduzione riservata).