Concordato preventivo: dichiarazione istituto bancario; finanziamento; procedura; delibazione proposta concordato; art. 162 L.F.; fattibilità economica; inammissibilità concordato; manifesta inidoneità piano.
Corte di Cassazione, sez. VI civ., 10 ottobre 2017, n. 2729, (dep. 5 febbraio 2018). Presidente: SCALDAFERRI. Relatore: BISOGNI.
La richiesta del tribunale di una “dichiarazione d’obbligo” da parte dell’Istituto bancario disposto a finanziare l’intera procedura deve ritenersi coerente al compito demandato al giudice della delibazione della proposta di concordato di cui all’art. 162 L.F. che consiste nel giudicare la fattibilità economica escludendo l’ammissibilità del concordato nell’ipotesi di manifesta inidoneità del piano a soddisfare i crediti nel rispetto dei termini previsti. (Redazione) (Riproduzione Riservata)