Marchi e brevetti: contraffazione; brevetti; modelli utilità; utilizzazione idea innovativa; vantaggio; miglioramenti introdotti.

Corte d’Appello di Venezia,5 giugno 2017, n. 1291, (dep. 26 giugno 2017). Presidente: PARISE. Relatore: MICOCHERO.

Al fine di valutare la contraffazione o meno dei brevetti per modelli di utilità, occorre tener presente se vi è stata o meno l’utilizzazione da parte del contraffattore dell’idea oggetto di privativa. Invero, qualora il nuovo modello utilizzi l’idea innovativa brevettata in precedenza, i vantaggi collegati ai miglioramenti introdotti,non precludono la contraffazione, che può sussistere comunque se la migliore comodità di uso del nuovo modello non deriva dalle novità apportate rispetto alla riproduzione dell’idea brevettata. Nella specie, il Giudice ha ritenuto che sussistesse la contraffazione in quanto le differenze evidenziate tra la pensilina brevettata dalla convenuta in primo grado e quella installata dall’attrice, rappresentavano dei meri elementi marginali non sufficienti a qualificare il nuovo modello, che invece si caratterizzava per una somiglianza negli elementi essenziali rispetto al modello ornamentale oggetto di brevetto. (Redazione) (Riproduzione riservata).