Fallimento: opposizione stato passivo; presentazione della domanda di ammissione al passivo unitamente ai documenti tramite trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 19 aprile 2017, n. 12548, (dep. 18 maggio 2017). Presidente: DIDONE. Relatore: CENICCOLA.
Una volta che viene trasmesso alla PEC del curatore e inserito nel sistema telematico secondo le nuove forme di ammissione al passivo il documento probatorio fa parte del fascicolo informatico della procedura ed entra nella sfera cognitiva del giudice dell’impugnazione, alla sola condizione che sia stato specificamente indicato nel ricorso in opposizione. (Redazione)(Riproduzione riservata).